
Condizioni generali di vendita
Clausola n° 1: Oggetto e campo di applicazione
Le condizioni generali di vendita descritte di seguito definiscono i diritti e gli obblighi della società TREDIS (venditore) e del suo cliente. Tutte le consegne e le prestazioni sono disciplinate esclusivamente dalle presenti condizioni di vendita. Ciò rende priva di effetto qualsiasi riferimento da parte dell'acquirente alle proprie condizioni commerciali. Le presenti condizioni di vendita si applicano anche a tutte le operazioni future. Qualsiasi deroga alle presenti condizioni di vendita richiede l’accettazione scritta ed espressa del venditore. Qualsiasi accettazione del preventivo/ordine implica l’adesione senza riserve dell’acquirente alle presenti condizioni generali di vendita.
Clausola n° 2: Prezzi
I prezzi delle merci vendute sono quelli in vigore al momento dell’ordine. Sono espressi in Euro o in Dollari USA e calcolati al netto delle imposte. In caso di consegne e prestazioni di servizi nell’Unione Europea, l’acquirente è tenuto a comunicare al venditore, prima di qualsiasi fatturazione, il proprio numero di partita IVA intracomunitaria con il quale desidera essere fatturato e versare, se del caso, l’IVA.
Per le consegne di beni provenienti dalla Francia e destinati a paesi situati al di fuori dell’Unione Europea, quando le operazioni di trasporto sono effettuate dall’acquirente non stabilito in Francia o per suo conto, l’acquirente è tenuto a fornire al venditore una prova valida di esportazione. Se tale prova non viene fornita, l’acquirente dovrà pagare, sull’importo della fattura, l’IVA al tasso in vigore in Francia.
La società TREDIS si riserva il diritto di modificare i propri prezzi in qualsiasi momento. Tuttavia, si impegna a fatturare le merci ordinate ai prezzi indicati al momento della registrazione dell’ordine. La società TREDIS non è vincolata dalle proprie offerte che hanno il solo scopo di invitare il cliente a formulare un’offerta di acquisto. Il contratto si perfeziona con l’ordine dell’acquirente e l’accettazione scritta di TREDIS. Qualora quest’ultima diverga dall’ordine, essa è considerata una nuova offerta senza impegno per TREDIS.
Clausola n° 3: Consegna
La consegna avviene come concordato nel contratto. Le condizioni commerciali devono essere interpretate conformemente agli INCOTERMS più recenti indicati nel contratto.
TREDIS ha il diritto di effettuare consegne parziali a condizione che la consegna delle merci rimanenti sia garantita e che la consegna parziale non comporti costi aggiuntivi rilevanti per l’acquirente.
Le date o i termini di consegna indicati da TREDIS sono solo indicativi e non vincolanti; di conseguenza, qualsiasi ragionevole ritardo nella consegna dei prodotti non potrà dar luogo, a favore dell’acquirente, né all’attribuzione di danni e interessi né all’annullamento dell’ordine o del contratto.
In caso di danni subiti durante il trasporto, l’acquirente deve formulare riserve precise sul documento di consegna e inviare un reclamo direttamente a TREDIS entro tre giorni dalla consegna. Se il trasporto è a carico dell’acquirente, egli deve presentare il reclamo direttamente al proprio trasportatore con copia a TREDIS.
Clausola n° 4: Diritti dell’acquirente in caso di difetti del prodotto
I difetti apparenti del prodotto devono essere notificati a TREDIS entro 8 giorni dal ricevimento della merce; gli altri difetti devono essere notificati prima della data limite di utilizzo ottimale del prodotto e entro 8 giorni dalla loro scoperta.
La notifica deve essere effettuata per iscritto e descrivere con precisione la natura e l’entità dei difetti. Qualsiasi restituzione di prodotti è subordinata al previo accordo di TREDIS.
L’acquirente deve mettere a disposizione del venditore gli imballaggi e il contenuto delle merci non conformi consegnate.
Se il prodotto è difettoso o non conforme alle specifiche e l’acquirente lo ha segnalato a TREDIS in modo corretto, TREDIS dovrà eliminare il difetto oppure fornire all’acquirente un prodotto privo di difetti.
Se la messa in conformità non riesce, l’acquirente potrà chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del prezzo. Ogni richiesta di risarcimento danni è esclusa.
Clausola n° 5: Responsabilità e rispetto delle disposizioni legali
L’acquirente è tenuto a rispettare le disposizioni legali e amministrative relative all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all’utilizzo del prodotto.
L’acquirente si impegna inoltre a consultare la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto prima di qualsiasi utilizzo e a rispettare le condizioni di stoccaggio, manipolazione e utilizzo indicate.
TREDIS è responsabile dei danni nei limiti previsti dalla legge. Tuttavia, la sua responsabilità non potrà essere impegnata in caso di danni indiretti o immateriali quali perdita di redditi o di mercati, perdita di opportunità.
Il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni basate sul contratto e/o sulla responsabilità civile è di un anno a partire dall’inizio del termine legale di prescrizione.
Clausola n° 6: Termini di pagamento e ritardo di pagamento
Salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, i termini di pagamento sono quelli indicati sulla fattura.
In caso di dubbi fondati sulla solvibilità dell’acquirente, in particolare in caso di ritardi di pagamento, TREDIS può revocare i termini di pagamento concessi o subordinare le consegne successive al pagamento anticipato o alla costituzione di garanzie sufficienti.
Il mancato pagamento del prezzo di acquisto alla scadenza costituisce una grave violazione degli obblighi contrattuali. Il mancato pagamento comporterà inoltre la decadenza dal termine, l’immediata esigibilità di tutte le somme dovute e la facoltà per TREDIS di risolvere la vendita di diritto e senza messa in mora.
In caso di ritardo di pagamento da parte dell’acquirente, TREDIS ha il diritto di esigere interessi di mora calcolati al tasso della Banca Centrale Europea (tasso di rifinanziamento) maggiorato di 10 punti e un’indennità forfettaria per spese di recupero di quaranta (40) euro ai sensi dell’articolo L. 441-10 del Codice di commercio, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento danni.
Clausola n° 7: Forza maggiore
In caso di eventi o circostanze fuori dal controllo di TREDIS (fenomeni naturali, guerra, pandemia, conflitti sociali, carenza di materie prime ed energia, perturbazioni nei trasporti, guasti agli strumenti di produzione, danni causati da incendio o esplosione, decisioni delle autorità) che riducano la disponibilità dei prodotti, tali per cui TREDIS o il suo fornitore non siano più in grado di adempiere ai propri obblighi, TREDIS si riserva il diritto di modificare, sospendere o risolvere il contratto mediante semplice notifica senza che la sua responsabilità possa essere impegnata e senza che l’acquirente abbia diritto a risarcimento.
Lo stesso vale se tali eventi rendono in modo duraturo non redditizia l’esecuzione del contratto per TREDIS.
Se tali eventi durano oltre 3 mesi, TREDIS ha il diritto di modificare o risolvere il contratto senza che l’acquirente abbia diritto a risarcimento.
Clausola n° 8: Riserva di proprietà
La merce resta di proprietà di TREDIS fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Durante tutto il periodo della riserva di proprietà, l’acquirente dovrà assicurare i prodotti contro tutti i danni subiti o causati dagli stessi.
In virtù di tale riserva di proprietà, TREDIS può richiedere la restituzione della merce anche se non ha ancora richiesto la risoluzione del contratto, in caso di mancato pagamento totale o parziale del prezzo alla scadenza o in caso di procedura concorsuale nei confronti dell’acquirente.
L’acquirente si impegna inoltre a far conoscere il diritto di proprietà di TREDIS sui prodotti in caso di qualsiasi azione che possa pregiudicare tale diritto.
La riserva di proprietà si applica anche alle merci trasformate o mescolate con altri prodotti dell’acquirente, alle condizioni previste nel contratto.
Clausola n° 9: Riservatezza e dati personali
Nell’ambito della loro relazione commerciale, TREDIS e l’acquirente possono scambiarsi informazioni o dati considerati riservati.
Ciascuna delle parti si impegna a mantenere la stretta riservatezza di tali informazioni per tutta la durata della relazione commerciale e senza limitazione di tempo dopo la sua cessazione.
TREDIS e l’acquirente si impegnano inoltre a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, in particolare la legge francese n. 78-17 del 6 gennaio 1978 modificata dalla legge n. 2018-493 del 20 giugno 2018 e il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Clausola n° 10: Competenza e diritto applicabile
In caso di controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione o alla cessazione del contratto, la competenza esclusiva è attribuita al Tribunale commerciale di Lione, nonostante pluralità di convenuti o chiamate in garanzia.
TREDIS ha tuttavia la facoltà di agire contro l’acquirente davanti al tribunale competente del luogo di attività dell’acquirente.
I rapporti contrattuali sono regolati dal diritto francese. In caso di differenza di interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, farà fede il testo redatto in lingua francese.
